L'ECM è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. Per poter acquisire queste conoscenze è necessario l'aggiornamento continuo. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di osservatori indipendenti e con criteri e modalità condivisi. Gli operatori della salute hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali: · Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere); · Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare); · ll possesso di capacità comunicative e relazionali (l’essere).
E’ per questo motivo che ogni operatore deve avere un “aggiornamento competente” e provvedere, in piena autonomia, alla propria formazione svolgendo un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale. L’elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell’art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua , che ha il compito, tra l’altro, di “…definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo…” e di “…definire i requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative…”. La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000 , ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.
Professioni Il programma nazionale di ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica. Il programma nazionale prevede che l'ECM sia controllata, verificata e misurabile; inoltre, che sia incoraggiata, promossa ed organizzata.
E' esonerato dall'obbligo dell' ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.
I crediti ECM Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006; in questa fase dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi. Nel 2005 i crediti sono stati diminuiti a 30 e riconfermati 30 nel 2006, per un totale di 120 crediti.
2002: 10 crediti
2003: 20 crediti
2004: 30 crediti
2005: 30 crediti
2006: 30 crediti
2007: 30 crediti
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l’accordo Stato Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina". Nell’accordo è riportato, tra l’altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008 - 2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti all'anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008 - 2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008 - 2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007.
In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue: "La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008 - 2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.”
Naturalmente, il “valore” in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di “giudizio” sul valore scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d’interesse nazionale .
Accreditamento La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. La prima novità consiste nel fatto che l'accreditamento nazionale e regionale dei provider (i fornitori di formazione) è stato prodotto in sinergia con le Regioni. Nel nuovo sistema, sono i provider a essere accreditati e non più gli eventi formativi. Altro elemento sono le garanzie di qualità e indipendenza della formazione. La qualità è assicurata dall'Osservatorio, con un attento monitoraggio di tutti i prodotti informativi. Il controllo e l'indipendenza sono garantiti, per i provider accreditati, dalla Commissione nazionale e da un nuovo organo: il Comitato di garanzia che si impegna a controllare il 25% dei provider che godono di sponsorizzazione.
Anche per le tipologie formative sono state introdotte delle novità.
Non ci sarà più solo il congresso, ma tante altre forme di aggiornamento:
- la formazione sul campo, che deve rispondere ai criteri di appropriatezza tra l'esercizio della professione e l'aggiornamento
- la formazione a distanza che riesce a raccogliere un numero elevato di partecipanti abbattendo i costi e coniugando strategie formative universali, che arrivano agli operatori in modo omogeneo.
Nella fase di passaggio al nuovo regime verrà mantenuta la precedente modalità per l’accreditamento degli eventi che proseguirà fino a quando l’accreditamento di provider non consenta un'offerta formativa adeguata e di qualità.
Accreditamento provider L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. Le Aziende Sanitarie e gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale, sono accreditate dalle Regioni, Province Autonome o altri enti regionali o provinciali appositamente delegati del territorio di riferimento.
Accreditamento eventi L'accreditamento consiste nella assegnazione all'evento di un certo numero di crediti formativi ECM, che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei crediti formativi ECM assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato apposito. L'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per la formazione continua.